Art. 75. Il Commissario del Re esamina le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari che gli vengono comunicate dall'Ufficio araldico; chiede, per il tramite del Cancelliere, agli istanti chiarimenti e anche piu' ampia e precisa documentazione, stabilendo all'uopo un termine non maggiore di tre mesi. Esaurita la istruttoria della pratica o trascorso inutilmente il detto termine, restituisce gli atti col proprio parere all'Ufficio araldico.