(Ordinamento-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
  Il  Commissario  del  Re  esamina  le  istanze  e  le  proposte  di
provvedimenti  nobiliari  che  gli  vengono  comunicate  dall'Ufficio
araldico; chiede,  per  il  tramite  del  Cancelliere,  agli  istanti
chiarimenti e anche piu' ampia e precisa  documentazione,  stabilendo
all'uopo un termine non maggiore di tre mesi. 
 
  Esaurita la istruttoria della pratica o  trascorso  inutilmente  il
detto termine, restituisce gli atti col  proprio  parere  all'Ufficio
araldico.