(Ordinamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  Le verifiche di alberi genealogici sono  demandate  al  Commissario
del Re, che ne autentica l'esattezza col visto del Capo del  Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato. Tali verifiche  e  autenticazioni
debbono limitarsi all'inizio della nobilitazione.