(Ordinamento-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
  La Consulta e' convocata dal Capo  del  Governo  almeno  tre  volte
all'anno, con inviti a firma del Cancelliere,  corredati  dall'ordine
del giorno e spediti almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio  della
sessione. 
 
  Le sedute della Consulta, in  caso  di  impedimento  del  Capo  del
Governo, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri  e,  nel  caso  di  impedimento  anche  di
questo, dal vice presidente della Consulta.