Art. 78. La Consulta e' convocata dal Capo del Governo almeno tre volte all'anno, con inviti a firma del Cancelliere, corredati dall'ordine del giorno e spediti almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione. Le sedute della Consulta, in caso di impedimento del Capo del Governo, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel caso di impedimento anche di questo, dal vice presidente della Consulta.