(Ordinamento-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  La Giunta e' convocata dal suo presidente, sentito  il  Commissario
del Re effettivo. Gli inviti alla riunione, a firma del  Cancelliere,
corredati  dell'ordine  del  giorno,  devono   essere   inviati   con
anticipazione almeno di dieci gironi,  salvo  casi  di  urgenza,  nei
quali la convocazione puo'  seguire  anche  con  avviso  spedito  tre
giorni prima.