Art. 79. La Giunta e' convocata dal suo presidente, sentito il Commissario del Re effettivo. Gli inviti alla riunione, a firma del Cancelliere, corredati dell'ordine del giorno, devono essere inviati con anticipazione almeno di dieci gironi, salvo casi di urgenza, nei quali la convocazione puo' seguire anche con avviso spedito tre giorni prima.