(Ordinamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  I provvedimenti  nobiliari  emanati  mediante  decreti  Reali  sono
controfirmati dal Capo del  Governo,  Primo  Ministro  Segretario  di
Stato,  registrati  alla  Corte  dei  conti  trascritti  in  apposito
registro nel  Regio  archivio  di  Stato  di  Roma  e  conservati  in
originale nell'Archivio della Consulta araldica del Regno.