(Ordinamento-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
  Per la  validita'  delle  deliberazioni  occorre  che  intervengano
nell'adunanza  della  Consulta  almeno  otto  Consultori   con   voto
deliberativo; e a quelle della Giunta almeno quattro. 
 
  I  Consultori  che,  senza  giustificato  motivo,  manchino  a  tre
sessioni consecutive della Consulta, si reputano dimissionari.