Art. 81. I Consultori supplenti possono intervenire a tutte le adunanze della Consulta e, quando vi suppliscano i Consultori effettivi, possono prendere parte alla discussione e alla votazione per integrare il numero legale di otto votanti effettivi. I Commissari supplenti possono intervenire alle adunanze della Giunta, e quando vi suppliscano i Commissari effettivi possono prendere parte alla discussione e alla votazione per integrare il numero legale di quattro votanti effettivi.