(Ordinamento-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
  I Consultori supplenti possono  intervenire  a  tutte  le  adunanze
della Consulta e,  quando  vi  suppliscano  i  Consultori  effettivi,
possono  prendere  parte  alla  discussione  e  alla  votazione   per
integrare il numero legale di otto votanti effettivi. 
 
  I Commissari supplenti  possono  intervenire  alle  adunanze  della
Giunta, e  quando  vi  suppliscano  i  Commissari  effettivi  possono
prendere parte alla discussione e alla  votazione  per  integrare  il
numero legale di quattro votanti effettivi.