(Ordinamento-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
  Quando alla Consulta o  alla  Giunta  o  ai  rispettivi  Presidenti
sembri opportuno, gli affari di maggiore  importanza  possono  essere
affidati all'esame di uno o piu'  Consultori  per  farne  oggetto  di
speciale relazione.