(Ordinamento-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
  I verbali delle adunanze sono compilati dal Cancelliere, vistati da
quel Commissario del Re che vi e'  intervenuto,  e  sottoscritti  dal
Presidente. 
 
  In ciascuna tornata  della  Consulta  o  della  Giunta  viene  data
lettura del verbale della tornata precedente. 
 
  Nei  verbali  delle  adunanze  si  fa  constare  del   parere   del
Commissario  del  Re,   dell'avviso   delle   Commissioni   araldiche
regionali,  delle  conclusioni  del  relatore   o   relatori,   dello
svolgimento della discussione e delle deliberazioni prese.