Art. 85. I verbali delle adunanze sono compilati dal Cancelliere, vistati da quel Commissario del Re che vi e' intervenuto, e sottoscritti dal Presidente. In ciascuna tornata della Consulta o della Giunta viene data lettura del verbale della tornata precedente. Nei verbali delle adunanze si fa constare del parere del Commissario del Re, dell'avviso delle Commissioni araldiche regionali, delle conclusioni del relatore o relatori, dello svolgimento della discussione e delle deliberazioni prese.