Art. 87. Il Cancelliere della Consulta e' il capo dell'Ufficio araldico; e' alla dipendenza del Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni: a) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro spedizione; b) cura la riscossione dei diritti di cancelleria; c) amministra i fondi assegnati alla Consulta; d) custodisce i libri ed i registri araldici e l'archivio della Consulta; e) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Capo del Governo e la loro trascrizione a norma dell'art. 8; f) rilascia, con l'autorizzazione del Commissario del Re, estratti delle deliberazioni della Consulta o della Giunta, gia' sanzionate dal Capo del Governo, e certificati di quanto puo' risultare dai registri e dai libri araldici; g) provvede alla iscrizione nell'Elenco ufficiale nobiliare, su domande degli interessati debitamente documentate, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone gia' legalmente inscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti; h) assiste alle adunanze della Consulta e della Giunta; richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali; i) autentica i decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; l) compila, sotto la direzione dei Commissari del Re, il Bollettino ufficiale della Consulta araldica e, d'ordine del Capo del Governo, ne cura la pubblicazione; m) comunica al Commissario del Re i provvedimenti e le deliberazioni del Governo.