(Ordinamento-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
  Il Cancelliere della Consulta e' il capo dell'Ufficio araldico;  e'
alla dipendenza del Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni: 
 
    a) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti  nobiliari  e
provvede per la loro spedizione; 
 
    b) cura la riscossione dei diritti di cancelleria; 
 
    c) amministra i fondi assegnati alla Consulta; 
 
    d) custodisce i libri ed i registri araldici e  l'archivio  della
Consulta; 
 
    e) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e  di  quelli  del
Capo del Governo e la loro trascrizione a norma dell'art. 8; 
 
    f)  rilascia,  con  l'autorizzazione  del  Commissario  del   Re,
estratti delle deliberazioni della  Consulta  o  della  Giunta,  gia'
sanzionate dal  Capo  del  Governo,  e  certificati  di  quanto  puo'
risultare dai registri e dai libri araldici; 
 
    g) provvede alla iscrizione nell'Elenco ufficiale  nobiliare,  su
domande degli interessati debitamente  documentate,  dei  loro  nomi,
sempre che tali iscrizioni riguardino  discendenti  di  persone  gia'
legalmente inscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi  dei
defunti; 
 
    h) assiste alle adunanze della Consulta e della Giunta;  richiama
all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e  redige
i verbali; 
 
    i) autentica i decreti  del  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro
Segretario di Stato; 
 
    l)  compila,  sotto  la  direzione  dei  Commissari  del  Re,  il
Bollettino ufficiale della Consulta araldica e, d'ordine del Capo del
Governo, ne cura la pubblicazione; 
 
    m)  comunica  al  Commissario  del  Re  i  provvedimenti   e   le
deliberazioni del Governo.