(Ordinamento-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  Il Bollettino ufficiale della Consulta araldica dovra' contenere il
testo delle nuove norme giuridiche di legislazione nobiliare  emanate
dal  Re;  le  decisioni  di  massima  deliberate  dalla  Consulta   e
sanzionate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di  Stato;
e l'elenco di tutti i  provvedimenti  in  materia  nobiliare  emanati
rispettivamente dal Re e dal Capo del Governo. 
 
  Possono pubblicarsi altresi' le sentenze piu' notevoli  pronunziate
in   questioni   relative   al   diritto   nobiliare   e   monografie
storico-giuridico-araldiche.