Art. 89. Il Bollettino ufficiale della Consulta araldica dovra' contenere il testo delle nuove norme giuridiche di legislazione nobiliare emanate dal Re; le decisioni di massima deliberate dalla Consulta e sanzionate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; e l'elenco di tutti i provvedimenti in materia nobiliare emanati rispettivamente dal Re e dal Capo del Governo. Possono pubblicarsi altresi' le sentenze piu' notevoli pronunziate in questioni relative al diritto nobiliare e monografie storico-giuridico-araldiche.