Art. 9. Alla persona, in favore della quale sia stato emanato un decreto Reale, e' spedito un diploma in forma di Regie lettere patenti, sottoscritte dal Re, controfirmate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, trascritte a cura del Cancelliere in ispeciale registro presso la Consulta araldica.