(Ordinamento-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Le Commissioni araldiche regionali sono istituite per dare avvisi e
notizie sulla materia nobiliare riguardante le rispettive regioni,  a
richiesta della Consulta araldica o del Commissario del Re. 
 
  Esse sono in numero di dodici, e cioe' in ciascuna  delle  seguenti
regioni: 
 
  Piemonte, Liguria, Lombardia,  Venezie,  ex  Ducato  di  Parma,  ex
Ducato di Modena, Toscana, Roma con  Umbria  e  Marche,  Romagna,  ex
Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna.