Art. 90. Le Commissioni araldiche regionali sono istituite per dare avvisi e notizie sulla materia nobiliare riguardante le rispettive regioni, a richiesta della Consulta araldica o del Commissario del Re. Esse sono in numero di dodici, e cioe' in ciascuna delle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezie, ex Ducato di Parma, ex Ducato di Modena, Toscana, Roma con Umbria e Marche, Romagna, ex Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna.