(Ordinamento-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
  Le  Commissioni  araldiche  regionali  sono  convocate  dai  propri
presidenti, o, in caso d'impedimento, dal commissario che  ne  fa  le
veci in ordine  di  anzianita'  di  nomina,  almeno  una  volta  ogni
bimestre, con invito a firma  del  segretario,  inviato  almeno  otto
giorni prima dell'adunanza e corredato dall'ordine del giorno.