Art. 93. Le Commissioni araldiche regionali sono convocate dai propri presidenti, o, in caso d'impedimento, dal commissario che ne fa le veci in ordine di anzianita' di nomina, almeno una volta ogni bimestre, con invito a firma del segretario, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza e corredato dall'ordine del giorno.