(Ordinamento-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
  Le deliberazioni sono  valide  con  l'intervento  della  meta'  dei
componenti la Commissione. In caso di patita di  voti,  il  voto  del
presidente prevale. 
 
  I  commissari  che,  senza  giustificato  motivo,  manchino  a  tre
sessioni consecutive, sono considerati dimissionari. Il segretario ne
dara' pronta partecipazione al Cancelliere della Consulta.