(Ordinamento-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
  I libri  araldici  sono  tenuti  dall'Ufficio  araldico,  sotto  la
direzione del Commissario del Re. Essi sono i seguenti: 
 
    a) il Libro d'oro della nobilta' italiana; 
 
    b) il Libro araldico dei titolati stranieri; 
 
    c) il Libro araldico degli stemmi di cittadinanza; 
 
    d) il Libro araldico degli enti morali; 
 
    e) l'Elenco ufficiale nobiliare.