Art. 97. I libri araldici sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del Commissario del Re. Essi sono i seguenti: a) il Libro d'oro della nobilta' italiana; b) il Libro araldico dei titolati stranieri; c) il Libro araldico degli stemmi di cittadinanza; d) il Libro araldico degli enti morali; e) l'Elenco ufficiale nobiliare.