(Ordinamento-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
  Con le  stesse  norme  si  faranno  le  iscrizioni  nel  Libro  dei
stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel
legittimo possesso di titoli stranieri,  debitamente  riconosciuti  o
confermati nel Regno, quanto  le  famiglie  straniere  che  sono  nel
legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani o stranieri.