(Trattato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  I dignitari della Chiesa  e  le  persone  appartenenti  alla  Corte
Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra  le
Alte  Parti  contraenti,  anche  quando  non  fossero  cittadini  del
Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto  all'Italia  esenti
dal  servizio  militare,  dalla  giuria  e  da  ogni  prestazione  di
carattere personale. 
 
  Questa  disposizione  si  applica  pure  ai  funzionari  di   ruolo
dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e
con  stipendio  fisso  agli  uffici  della  Santa  Sede,  nonche'  ai
dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14,  15
e 16, esistenti fuori della  Citta'  del  Vaticano.  Tali  funzionari
saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra e'  detto
e che annualmente sara' aggiornato dalla Santa Sede. 
 
  Gli ecclesiastici che, per ragione di  ufficio,  partecipano  fuori
della Citta' del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede,
non  sono  soggetti  per  cagione  di  essi  a  nessun   impedimento,
investigazione o molestia da parte delle autorita' italiane. 
 
  Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico  in  Roma
gode delle garanzie personali competenti  ai  cittadini  italiani  in
virtu' delle leggi del Regno.