(Trattato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Le  merci  provenienti  dall'estero  e  dirette  alla  Citta'   del
Vaticano, o, fuori della medesima, ad  istituzioni  od  uffici  della
Santa Sede, saranno sempre ammesse da  qualunque  punto  del  confine
italiano  ed  in  qualunque  porto  del  Regno  al  transito  per  il
territorio italiano  con  piena  esenzione  dai  diritti  doganali  e
daziari.