(Trattato-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Con speciale  convenzione  sottoscritta  unita  mente  al  presente
Trattato, la quale costituisce l'Concordato al medesimo  e  ne  forma
parte integrante, si provvede alla  liquidazione  dei  crediti  della
Santa Sede verso l'Italia.