(Trattato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Nel territorio intorno alla Citta' del Vaticano il Governo italiano
si impegna a non  permettere  nuove  costruzioni,  che  costituiscano
introspetto, ed a provvedere,  per  lo  stesso  fine,  alla  parziale
demolizione di quelle gia' esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la
via Aurelia ed il viale Vaticano. 
 
  In conformita' alle norme del diritto  internazionale,  e'  vietato
agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio  del
Vaticano. 
 
  Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti  al  colonnato,  ove
non si estende la extraterritorialita' di cui all'art. 15,  qualsiasi
mutamento edilizio o stradale, che possa interessare  la  Citta'  del
Vaticano, si fara' di comune accordo.