(Allegato IV-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Tutti gli atti da compiere per  l'esecuzione  del  Trattato,  della
presente  Convenzione  e  del  Concordato,  saranno  esenti  da  ogni
tributo. 
 
  Roma, undici febbraio millenovecentoventinove. 
 
  (L. S.) PIETRO Cardinale GASPARRI. (L. S.) BENITO MUSSOLINI.