(Concordato-art. 1)
 
               Concordato fra la Santa Sede e l'Italia 
 
                  IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA' 
 
  PREMESSO: 
 
  Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede  e  l'Italia
per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha  preposto
che il Trattato relativo a detta questione  fosse  accompagnato,  per
necessario complemento,  da  un  Concordato,  inteso  a  regolare  le
condizioni della Religione e della Chiesa in Italia; 
 
  Che e' stato conchiuso e firmato oggi stesso  il  Trattato  per  la
soluzione della «questione romana»; 
 
  Sua Santita' il Sommo Pontefice  Pio  XI  e  Sua  Maesta'  VITTORIO
EMANUELE III, Re d'Italia, hanno risoluto di fare un  Concordato,  ed
all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati  per  la
stipulazione del Trattato, cioe'  per  parte  di  Sua  Santita',  Sua
Eminenza Reverendissima il  Signor  Cardinale  Pietro  Gasparri,  Suo
Segretario di Stato, e per parte di Sua Maesta',  Sua  Eccellenza  il
Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo,
i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e  dovuta
forma, hanno convenuto negli articoli seguenti: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura  alla  Chiesa
Cattolica il libero esercizio del  potere  spirituale,  il  libero  e
pubblico esercizio del culto,  nonche'  della  sua  giurisdizione  in
materia  ecclesiastica  in  conformita'  alle  norme   del   presente
Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti  del
loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorita'. 
 
  In considerazione del carattere sacro  della  Citta'  Eterna,  sede
vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e  meta  di
pellegrinaggi, il Governo italiano avra' cura  di  impedire  in  Roma
tutto cio' che possa essere in contrasto col detto carattere.