(Concordato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Le  Alte  Parti  contraenti  procederanno  d'accordo,  a  mezzo  di
commissioni  miste,  ad  una  revisione  della  circoscrizione  delle
diocesi, allo scopo di renderla possibilmente  rispondente  a  quella
delle provincie dello Stato. 
 
  Resta inteso che la Santa Sede erigera' la  diocesi  di  Zara;  che
nessuna parte del  territorio  soggetto  alla  sovranita'  del  Regno
d'Italia dipendera' da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio
soggetto alla sovranita' di altro Stato; e che  nessuna  diocesi  del
Regno comprendera' zone di territorio  soggette  alla  sovranita'  di
altro Stato. 
 
  Lo  stesso  principio  sara'  osservato  per  tutte  le  parrocchie
esistenti o da costituirsi  in  territori  vicini  ai  confini  dello
Stato. 
 
  Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero
in avvenire  arrecare  alle  circoscrizioni  delle  diocesi,  saranno
disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo  italiano  ed  in
osservanza delle direttive su espresse, salvo le  piccole  rettifiche
di territorio richieste dal bene delle anime.