(Concordato-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Sono aboliti l'exequatur, il  regio  placet,  nonche'  ogni  nomina
cesarea o regia  in  materia  di  provvista  di  benefici  od  uffici
ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'art.
29, lettera g).