(Concordato-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  E' riservata alla Santa  Sede  la  disponibilita'  delle  catacombe
esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti  del  territorio  del
Regno con l'onere conseguente della custodia,  della  manutenzione  e
della conservazione. 
 
  Essa puo' quindi, con l'osservanza delle leggi dello  Stato  e  con
salvezza degli eventuali diritti di terzi procedere  alle  occorrenti
escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.