(Concordato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico  o
di un religioso per delitto, il procuratore del  Re  deve  informarne
immediatamente l'Ordinario della diocesi,  nel  cui  territorio  egli
esercita giurisdizione: e deve sollecitamente trasmettere di  ufficio
al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la  sentenza
terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. 
 
  In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso e' trattato  col
riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. 
 
  Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena
e' scontata possibilmente in locali separati da quelli  destinati  ai
laici, a  meno  che  l'Ordinario  competente  non  abbia  ridotto  il
condannato allo stato laicale.