(Concordato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da  requisizioni
od occupazioni. 
 
  Occorrendo per gravi  necessita'  pubbliche  occupare  un  edificio
aperto  al  culto,  l'autorita'  che  procede  all'occupazione   deve
prendere previamente accordi con l'Ordinario a meno  che  ragioni  di
assoluta urgenza a cio' si oppongano. In  tale  ipotesi,  l'autorita'
procedente deve informare immediata mente il medesimo. 
 
  Salvo i casi di urgente necessita',  la  forza  pubblica  non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici  aperti  al
culto, senza averne dato predo avviso all'autorita' ecclesiastica.