Art. 11. 
 
  La  domanda  del  rappresentante  dell'ente,  diretta  ad  ottenere
l'autorizzazione ad accettare una liberalita', rende irrevocabile  la
dichiarazione del donante. 
 
  Pendente  il  procedimento   per   ottenere   l'autorizzazione,   i
rappresentanti dell'ente debbono compiere  gli  atti  che  tendono  a
conservarne i diritti.