Art. 12. 
 
  I rappresentanti  legali  dei  benefici  ecclesiastici  contemplati
nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le  mense
vescovili della diocesi di Roma  e  suburbicarie,  i  capitoli  e  le
parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono  compiere  atti
eccedenti   l'ordinaria   amministrazione,   senza   l'autorizzazione
governativa, da concedersi, sentita l'autorita' ecclesiastica,  nelle
forme che verranno stabilite nel regolamento.