Art. 13. 
 
  Per gli effetti dell'articolo precedente  si  comprendono  fra  gli
atti e contratti eccedenti la  ordinaria  amministrazione,  oltre  le
alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di  censi
e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di  alto  fusto,  le
esazioni e gli impieghi di capitali,  le  locazioni  ultra  novennali
d'immobili,  le  liti,  sia  attive  che  passive,   attinenti   alla
consistenza patrimoniale degli enti.