Art. 14. 
 
  Quando l'investito di un beneficio  contemplato  nell'articolo  30,
secondo capoverso, del Concordato  rifiuti  o  trascuri  di  compiere
qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per  il  quale
occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro per la giustizia  e
gli affari di culto, presi  accordi  con  l'autorita'  ecclesiastica,
puo' disporre che altra persona assuma la  rappresentanza  dell'ente,
nei limiti e per la definizione di tali atti. 
 
  Uguale  provvedimento  deve  adottarsi   in   caso   di   conflitto
d'interessi fra il beneficio e l'investito.