Art. 14. Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti. Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.