Art. 19. 
 
  L'amministrazione del patrimonio riunito  dei  soppressi  Economati
generali dei benefici vacanti e dei  Fondi  di  religione  menzionati
nell'articolo precedente, dei patrimoni del Fondo per il culto e  del
Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della citta'  di
Roma, e' concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari  di
culto e  sara'  tenuta  con  distinta  gestione  e  bilanci  separati
dall'attuale Amministrazione generale del Fondo per il culto che, col
relativo  personale  ora  in  servizio,  costituira'  una   Direzione
generale del Ministero medesimo. 
 
  Il suindicato Fondo speciale per la  citta'  di  Roma  conserva  le
proprie finalita' ai termini delle leggi vigenti  ed  ha  un  proprio
Consiglio di amministrazione. 
 
  Per gli altri patrimoni riuniti vi  sara'  un  unico  Consiglio  di
amministrazione, con le  attribuzioni  che  saranno  determinate  con
regolamento. 
 
  I componenti dei due Consigli suddetti saranno nominati  Con  Regio
decreto, su proposta  del  Ministro  Guardasigilli  e  per  meta'  su
designazione dell'autorita' ecclesiastica.