Art. 19. L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della citta' di Roma, e' concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto e sara' tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale Amministrazione generale del Fondo per il culto che, col relativo personale ora in servizio, costituira' una Direzione generale del Ministero medesimo. Il suindicato Fondo speciale per la citta' di Roma conserva le proprie finalita' ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio Consiglio di amministrazione. Per gli altri patrimoni riuniti vi sara' un unico Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento. I componenti dei due Consigli suddetti saranno nominati Con Regio decreto, su proposta del Ministro Guardasigilli e per meta' su designazione dell'autorita' ecclesiastica.