Art. 2. Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della Corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'Ordinario diocesano, e, in pari tempo, ne informa il Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Con cio' rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorita' ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione. Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorita' ecclesiastica l'esercizio della facolta' deferitale dall'art. 21, terzo comma, del Concordato.