Art. 2. 
 
  Le nomine degli ecclesiastici investiti  di  benefici  aventi  cura
d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno
corso e sono produttive di tutti  gli  effetti  civili,  quando,  nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  il
procuratore generale della Corte di appello non  abbia  fatto  alcuna
osservazione in contrario. Qualora il  procuratore  generale  ritenga
che  gravi  ragioni,  anche  soltanto  relative   all'esercizio   del
ministero pastorale in una determinata residenza, si  oppongano  alla
nomina, le comunica riservatamente  all'Ordinario  diocesano,  e,  in
pari tempo, ne informa il Ministro per la giustizia e gli  affari  di
culto. Con cio' rimane sospeso il corso  della  nomina  ecclesiastica
sino alla risoluzione del dissenso. 
 
  Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, tenute presenti
le eventuali osservazioni dell'autorita'  ecclesiastica,  decide  sul
mantenimento o meno dell'opposizione. 
 
  Ove ritenga fondate le ragioni di  opposizione,  promuove,  per  la
definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa  Sede,
restando  riservato  all'autorita'  ecclesiastica  l'esercizio  della
facolta' deferitale dall'art. 21, terzo comma, del Concordato.