Art. 21. 
 
  Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in  materia  di
culto e' costituito presso ogni Procura generale del Re  delle  Corti
di  appello  un  ufficio  per  gli  affari  di  culto,  alla  diretta
dipendenza del procuratore generale. 
 
  Le norme per la costituzione ed il  funzionamento  di  tali  uffici
saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per  la
giustizia e gli affari di  culto,  di  concerto  con  quello  per  le
finanze. 
 
  La spesa occorrente per gli  uffici  suddetti  e'  a  carico  dello
Stato.