Art. 24. 
 
  Le liquidazioni dei supplementi di congrua e  di  altri  assegni  a
favore degli  ecclesiastici  dei  territori  annessi  al  Regno,  che
saranno nominati dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari,
vigenti per il clero delle antiche Provincie del Regno e mantenute in
vigore con la presente legge. 
 
  Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei  Seminari  teologici  dei
territori annessi, che, all'attuazione della presente legge, siano in
posizione  di  servizio  attivo  o  di  riposo,  e'   conservato   il
trattamento economico  di  attivita'  di  servizio  e  di  quiescenza
stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad  ora
in vigore.