Art. 25. 
 
  L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo  anche
per i miglioramenti che le disposizioni  finora  emanate  considerano
come temporanei. 
 
  Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dall'Amministrazione
generale del Fondo  per  il  culto  con  decorrenza  dalla  data  del
riconoscimento  civile   degli   aventi   diritto,   saranno   invece
corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica. 
 
  Con decreto del Ministro per le finanze, da emettersi  di  concerto
col Ministro  per  la  giustizia  e  gli  affari  di  culto,  saranno
determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le  somme,  che
annualmente il Tesoro dello Stato dovra' corrispondere al  Fondo  per
il culto e al Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma,
per far fronte agli oneri suddetti.