Art. 28. Ai titolari o reggenti dei Subeconomati dei benefici vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, puo' essere concessa una indennita', per una volta tanto, nella misura che sara' stabilita con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per le finanze.