Art. 28. 
 
  Ai titolari o  reggenti  dei  Subeconomati  dei  benefici  vacanti,
soppressi a norma dell'art. 18  della  presente  legge,  puo'  essere
concessa una indennita', per una volta tanto, nella misura che  sara'
stabilita  con  Regio  decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze.