Art. 29. 
 
  Il  personale  attualmente  in  servizio  presso  l'Amministrazione
generale del Fondo per il culto conserva il proprio  ruolo  separato,
che sara'  determinato  in  modo  definitivo  con  decreto  Reale  su
proposta del Ministro per la giustizia e  gli  affari  di  culto,  di
concerto con quello per le finanze, in modo che la relativa spesa sia
inferiore di un  quarto  a  quella  che  occorrerebbe  per  tutto  il
personale previsto  dall'attuale  ruolo  provvisorio  indicato  nella
tabella n. 19, allegato II, e 14, allegate  IV,  del  R.  decreto  11
novembre 1923, n. 2395, nonche' dall'art. 1  della  legge  14  aprile
1927, n. 514. 
 
  I  posti,  che  si  renderanno  vacanti  nel  ruolo  definitivo   a
cominciare dall'ultimo grado,  non  saranno  coperti  e  andranno  in
aumento dei corrispondenti posti del  ruolo  generale  del  Ministero
della giustizia e degli affari di culto.