Art. 29. Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sara' determinato in modo definitivo con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19, allegato II, e 14, allegate IV, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' dall'art. 1 della legge 14 aprile 1927, n. 514. I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.