Art. 30. 
 
  Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le Procure
generali  delle  Corti  d'appello   sara'   costituito   con   quello
attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici
vacanti. 
 
  Ai posti, che, nel primo assetto di tali uffici, non sia  possibile
ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati,  anche  in
deroga alle vigenti norme  sull'ordinamento  gerarchico  e  lo  stato
giuridico del personale  statale,  previo  parere  del  Consiglio  di
amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre  mesi
dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero  della
giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione
generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto,
o alla Regia delegazione per  l'amministrazione  civile  delle  Reali
Basiliche  palatine  pugliesi,  nonche'  i  subeconomi  dei  benefici
vacanti, che cessano dalle loro funzioni. 
 
  Ai posti che ancora rimarranno disponibili si provvedera'  mediante
concorsi, ai sensi delle vigenti norme.