Art. 30. Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le Procure generali delle Corti d'appello sara' costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici vacanti. Ai posti, che, nel primo assetto di tali uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche palatine pugliesi, nonche' i subeconomi dei benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni. Ai posti che ancora rimarranno disponibili si provvedera' mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.