Art. 4. Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale riconoscimento importa la capacita' di acquistare e di possedere. Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti. Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato e' tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento e' necessario altresi' per la imposizione di pensioni, anche temporanee.