Art. 4. 
 
  Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di  culto
possono essere riconosciuti agli effetti civili  con  Regio  decreto,
udito il parere del Consiglio di Stato. 
 
  Tale  riconoscimento  importa  la  capacita'  di  acquistare  e  di
possedere. 
 
  Parimenti con Regio decreto,  udito  il  parere  del  Consiglio  di
Stato, deve essere riconosciuto agli effetti  civili  ogni  mutamento
sostanziale nel fine, nella destinazione  dei  beni  e  nel  modo  di
esistenza degli istituti e degli enti suddetti. 
 
  Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato  e'  tenuto
ad integrare  la  deficienza  dei  redditi,  tale  riconoscimento  e'
necessario altresi' per la imposizione di pensioni, anche temporanee.