Art. 7. 
 
  I quadri, le statue, gli arredi e i mobili  inservienti  al  culto,
che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente,  anche
se non siano menzionati nei  relativi  inventari  e  nei  verbali  di
consegna  ai  concessionari,  si  presumono  destinati   dai   fedeli
irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario. 
 
  L'azione di rivendicazione da parte di privati e  di  enti  diversi
dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena  di  decadenza,  entro
due anni dalla pubblicazione della presente legge.