VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti  ecclesiastici  e
sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto; 
 
  Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari  di  culto,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito regolamento,  firmato,  d'ordine  Nostro,  dal
Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929,  n.
848, sugli Enti ecclesiastici  e  sulle  Amministrazioni  civili  dei
patrimoni destinati a fini di culto.