VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto; Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.