(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica   delle   chiese
pubbliche aperte al culto,  che  gia'  non  l'abbiano,  e'  domandato
dall'Ordinario diocesano mediante istanza diretta al Ministro per  la
giustizia e gli affari di culto. 
 
  L'istanza deve essere corredata dei documenti atti a provare: 
 
    a) che la chiesa e' stata dedicata al culto divino; 
 
    b) che e' fornita  dei  mezzi  sufficienti  per  provvedere  alla
manutenzione ed alla ufficiatura. 
 
  Per le chiese gia' appartenenti  ad  enti  ecclesiastici  soppressi
deve ritenersi dotazione sufficiente la rendita che ora il Fondo  per
il culto corrisponde ad ognuna di esse.