Art. 11. La domanda per il riconoscimento della personalita' giuridica delle chiese appartenenti a qualcuno degli enti ecclesiastici soppressi puo' essere fatta, oltre che dall'Ordinario diocesano, anche dal rappresentante della rispettiva Associazione o Provincia o Casa religiosa civilmente riconosciute. La domanda del rappresentante di cui sopra deve essere approvata dalla competente superiore Autorita' ecclesiastica.