(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  La domanda per il riconoscimento della personalita' giuridica delle
chiese appartenenti a qualcuno  degli  enti  ecclesiastici  soppressi
puo' essere fatta, oltre  che  dall'Ordinario  diocesano,  anche  dal
rappresentante della  rispettiva  Associazione  o  Provincia  o  Casa
religiosa civilmente riconosciute. 
 
  La domanda del rappresentante di cui sopra  deve  essere  approvata
dalla competente superiore Autorita' ecclesiastica.