(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Il decreto di riconoscimento  della  personalita'  giuridica  delle
chiese indicate nei due  precedenti  articoli  e'  trascritto  in  un
apposito registro che sara' istituito presso  ogni  Procura  generale
del Re di Corte d'appello. 
 
  Eseguita la trascrizione del decreto, il Procuratore  generale  del
Re ordina che  la  chiesa  sia  consegnata  al  rappresentante  della
medesima. L'ordine e' senz'altro esecutivo in confronto di  chiunque.
Della consegna si redige processo verbale in triplice esemplare,  che
conterra' l'inventario degli oggetti mobili, con particolare menzione
di quelli che hanno pregio storico e artistico.