Art. 12. Il decreto di riconoscimento della personalita' giuridica delle chiese indicate nei due precedenti articoli e' trascritto in un apposito registro che sara' istituito presso ogni Procura generale del Re di Corte d'appello. Eseguita la trascrizione del decreto, il Procuratore generale del Re ordina che la chiesa sia consegnata al rappresentante della medesima. L'ordine e' senz'altro esecutivo in confronto di chiunque. Della consegna si redige processo verbale in triplice esemplare, che conterra' l'inventario degli oggetti mobili, con particolare menzione di quelli che hanno pregio storico e artistico.