(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  La dotazione delle chiese gia' appartenenti ad  enti  ecclesiastici
soppressi gravera' sul patrimonio del Fondo per il culto o del  Fondo
speciale per usi di beneficenza e religione della citta'  di  Roma  e
sara' costituita dopo sentito il parere dei  rispettivi  Consigli  di
amministrazione indicati nell'art. 57. 
 
  Tale dotazione e' determinata col decreto di riconoscimento  o  con
posteriore decreto da emanarsi dal Ministro per la  giustizia  e  gli
affari di culto in base alla  media  degli  assegni  corrisposti  nel
triennio 1926-1928 per ufficiatura, spese di culto e  adempimento  di
pie fondazioni, al rettore della  chiesa  o  all'ente  concessionario
della medesima ed e' costituita mediante un assegno obbligatorio  sul
bilancio dell'Amministrazione dotante.