Art. 13. La dotazione delle chiese gia' appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi gravera' sul patrimonio del Fondo per il culto o del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della citta' di Roma e sara' costituita dopo sentito il parere dei rispettivi Consigli di amministrazione indicati nell'art. 57. Tale dotazione e' determinata col decreto di riconoscimento o con posteriore decreto da emanarsi dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto in base alla media degli assegni corrisposti nel triennio 1926-1928 per ufficiatura, spese di culto e adempimento di pie fondazioni, al rettore della chiesa o all'ente concessionario della medesima ed e' costituita mediante un assegno obbligatorio sul bilancio dell'Amministrazione dotante.