(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Il rilascio da parte dei Comuni e delle Provincie di una parte  dei
fabbricati dei conventi soppressi per  essere  destinata,  a  termine
dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, e' disposto
su domanda dell'Ordinario diocesano con decreto emesso  dal  Ministro
per la giustizia e gli affari di culto di  concerto  con  quello  per
l'interno.