Art. 15. Il rilascio da parte dei Comuni e delle Provincie di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, e' disposto su domanda dell'Ordinario diocesano con decreto emesso dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.