(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  La  domanda  per  ottenere  il  riconoscimento  della  personalita'
giuridica delle  Confraternite  ed,  in  genere,  delle  Associazioni
laicali a scopo di religione o di culto di qualsiasi natura, che gia'
non la posseggano, e' proposta dal loro  rappresentante  al  Ministro
per la giustizia e gli affari di culto. 
 
  La domanda deve essere corredata: 
 
    a) dell'atto costitutivo dell'Associazione e del provvedimento di
erezione  o  di  approvazione  canonica;  ove  questo   non   esista,
dell'assenso dell'Autorita' ecclesiastica; 
 
    b)  di  tutti   i   documenti   atti   a   comprovare   il   fine
dell'Associazione e  l'esistenza  di  un  patrimonio  sufficiente  ad
assicurare il regolare funzionamento di essa. 
 
  Le Confraternite, per tutto quanto  non  e'  regolato  dalle  norme
contenute nel presente regolamento, sono  rette  dai  propri  statuti
approvati con decreto Reale.