Art. 16. La domanda per ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica delle Confraternite ed, in genere, delle Associazioni laicali a scopo di religione o di culto di qualsiasi natura, che gia' non la posseggano, e' proposta dal loro rappresentante al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata: a) dell'atto costitutivo dell'Associazione e del provvedimento di erezione o di approvazione canonica; ove questo non esista, dell'assenso dell'Autorita' ecclesiastica; b) di tutti i documenti atti a comprovare il fine dell'Associazione e l'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento di essa. Le Confraternite, per tutto quanto non e' regolato dalle norme contenute nel presente regolamento, sono rette dai propri statuti approvati con decreto Reale.