Art. 17. Il rappresentante puo' chiedere, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni di culto di qualunque specie. La domanda deve essere corredata dei documenti dai quali consti: a) che e' intervenuta ovvero che non e' intervenuta l'approvazione o l'accettazione ecclesiastica; b) che la fondazione e' dotata di un patrimonio proprio destinato a scopi di culto; c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e che dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato. Nulla e' innovato rispetto agli enti ecclesiastici che potevano essere riconosciuti anche anteriormente alla entrata in vigore del Concordato.