(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Il rappresentante puo' chiedere, con domanda  diretta  al  Ministro
per la giustizia e gli  affari  di  culto,  il  riconoscimento  della
personalita' giuridica delle fondazioni di culto di qualunque specie. 
 
  La domanda deve essere corredata dei documenti dai quali consti: 
 
    a)  che  e'   intervenuta   ovvero   che   non   e'   intervenuta
l'approvazione o l'accettazione ecclesiastica; 
 
    b) che la fondazione e' dotata di un patrimonio proprio destinato
a scopi di culto; 
 
    c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione  e
che dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario
allo Stato. 
 
  Nulla e' innovato rispetto agli  enti  ecclesiastici  che  potevano
essere riconosciuti anche anteriormente alla entrata  in  vigore  del
Concordato.